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Le tipologie di danno e di risarcimento in seguito a un incidente stradale mortale comprendono:
– danni morali per sofferenza e perturbamento conseguenti alla morte del congiunto;
– danni patrimoniali emergenti e di lucro;
– danno da morte “iure hereditatis” che corrisponde al danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi nel caso in cui la morte non sia sopravvenuta immediatamente al fatto e comprende spese mediche, ospedaliere, di trasporto, di esami specialistici;
– danno esistenziale, inteso come danno non patrimoniale, che va riconosciuto in caso di sconvolgimento della vita per la perdita del rapporto parentale.
A seguito di un sinistro in cui è stato danneggiato un bene materiale, spetta al responsabile civile o, se assicurato, alla compagnia assicurativa, risarcire l’intero danno. Di prassi dopo essersi rivolti a un legale o all’assicurazione, si entra in contatto con un perito che quantificherà i danni materiali. È consigliabile rivolgersi anche a un carrozziere di fiducia per poter comparare la stima fatta. Anche beni di valore o oggetti, danneggiati durante l’incidente possono essere risarciti dall’assicurazione, è per questo bene elencare ogni dettaglio nel modulo di constatazione amichevole (CID o CAI) o nel verbale dell’autorità giunta sul luogo del sinistro.
Per danni psico-fisici si intendono lesioni temporanee o permanenti all’integrità psico-fisica della persona che compromette in modo negativo il normale svolgimento di attività quotidiane, sulle dinamiche relazionali e sulla capacità di produrre reddito. Essi includono:
– INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA (I.T.A.), quando l’infortunato si trova nella totale incapacità fisica o psichica di attendere alle occupazioni;
– INABILITA’ TEMPORANEA PARZIALE (I.T.P.), quando l’infortunato può attendere solo in parte alle occupazione quotidiane, in relazione al grado di capacità lavorativa che ha conservato;
– INVALIDITA’ PERMANENTE, oltre alla inabilità temporanea assoluta e parziale, l’infortunio può avere per conseguenza come danno fisico o lesione grave una invalidità permanente (I.P.);
– DANNO ALLA CAPACITA’ LAVORATIVA SPECIFICA, come menomazione fisica o psicologica subita nel sinistro stradale che porta a una ridotta capacità di portare reddito alla persona in relazione al lavoro svolto;
– DANNO MORALE, quindi la ripercussione che ha avuto l’evento lesivo nella sfera psichica, psicologica e morale del soggetto vittima dell’incidente.
Per richiedere il risarcimento dei danni subiti in caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all’estero, è necessario rivolgersi all’UCI, Ufficio Centrale Italiano. Sarà poi l’UCI a incaricare una società nominata dalla compagnia di assicurazione estera, la quale si occuperà della gestione del sinistro.
Dal 1969, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l’assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
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